Perdita di guadagno in caso di malattia LCA

Finalità

Lo scopo dell’assicurazione è di coprire le conseguenze economiche dell’incapacità lavorativa in seguito a malattia.

Oltre alle prestazioni dell’assicurazione di maternità e paternità prevista dalla legge, è possibile assicurare i dipendenti contro il rischio della perdita di guadagno in seguito al parto.

Tipo di assicurazione

L’assicurazione di perdita di guadagno in caso di malattia è una assicurazione di danno. È rimborsato soltanto, in caso di prestazioni, il danno effettivo che è stato provato nell’ambito della somma assicurata.

Rischi assicurati e ampliamento della copertura di assicurazione

La nostra offerta comprende il versamento di un'indennità giornaliera in caso di malattia e/o di un assegno di maternità e di paternità in aggiunta all’assicurazione federale di maternità e paternità.

Salvo disposizione contraria, il periodo di attesa, nel corso del quale non vengono erogate prestazioni, si applica un'unica volta nell'anno civile, ma al massimo una volta per ogni caso.

Esclusioni principali

L'assicurazione malattia non copre tra l'altro:

  • gli infortuni e le loro conseguenze;
  • le malattie professionali e le lesioni fisiche assimilabili a degli infortuni ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria LAINF;
  • le conseguenze di operazioni di chirurgia estetica.

Per precisazioni maggiori in merito, vogliate consultare queste condizioni.

Contributi

I contributi sono calcolati in base al salario AVS (limite salariale annuo di CHF 370'500.-) e calcolate in funzione dell'entità della copertura assicurativa.

ll conteggio definitivo dei contributi viene effettuato alla fine dell'anno. Il versamento di contributi d'acconto forfettari, determinati in base al bilancio relativo ai salari, è incassato senza maggiorazione del premio.

I vostri compiti principali

Dovete rispondere in modo esatto e completo alle domande formulate nel questionario di affiliazione come anche, all’occorrenza, in tutti gli altri documenti che vi chiederemo. Nel caso di mancato pagamento del premio entro i termini pattuiti, rischiate la sospensione della vostra copertura assicurativa. Ciò significa: nessuna prestazione sarà erogata per i casi che accadono durante il periodo di sospensione.

Gli altri doveri di vostra competenza sono elencati nel contratto di assicurazione, nelle condizioni generali di assicurazione (CGA), nelle eventuali condizioni particolari (CPA) e nella Legge sul contratto di assicurazione.

Protezione dei dati

HOTELA tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Troverete tutte le informazioni riguardante il trattamento dei dati nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati: https://hotela.ch/it/sicurezza-e-protezione-dei-dati

Partecipazione alle eccedenze

Nel caso di un risultato d’assicurazione positivo al termine di ogni periodo di tre anni d’assicurazione completi consecutivi, il contraente dell'assicurazione riceve una parte delle suddette eccedenze.

La partecipazione all’eccedenza si calcola con la seguente formula:

Premio lordo

Premio fatturato al cliente

./. spese amministrative

- 30 % del premio lordo

Premio netto

= 70% del premio lordo

./. Prestazioni assicurative

- Pagamenti

Risultato d’assicurazione

= Base di calcolo

Partecipazione alle eccedenze

= Parte in % del risultato d’assicurazione

 

Persone assicurate

Sono assicurate le persone o gruppi di persone menzionate nella polizza, che lavorano per conto del contraente dell'assicurazione e che non hanno ancora raggiunto l'età di 75 anni compiuti. Non è assicurato il personale affittato presso terzi per lavorare presso il contraente dell'assicurazione.

Il proprietario di un'impresa assicurata così come i membri della sua famiglia (coniuge, partner registrato, genitori, nonni, figli) che collaborano nell'impresa senza tuttavia figurare nella contabilità dei salari, sono assicurati soltanto nella misura in cui sono menzionati nominalmente nella polizza.

Durata del contratto

Il contratto è stipulato di regola per 3 anni. Al termine di questo periodo esso sarà rinnovato di anno in anno se una delle parti contrattuali non l'ha risolto per iscritto, osservando un preavviso di 3 mesi.

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